Serie C, Giudice Sportivo: una giornata di stop a Gil Puche

28.04.2025 18:30 di  Redazione TuttoJuve  Twitter:    vedi letture
Serie C, Giudice Sportivo: una giornata di stop a Gil Puche
TuttoJuve.com
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo le gare della 19esima giornata di ritorno del campionato di Serie C, arrivano i provvedimenti del Giudice Sportivo di Serie C, che ha fermato per due giornate Victor De Lucia del Foggia “in quanto, al termine della gara, entrava sul terreno di gioco tentando di colpire con una testata un calciatore avversario senza riuscirci (calciatore di riserva)”.

Un turno di squalifica invece per Filippo Damian (Casertana), Alessandro Citi e Javier Gil Puche (Juventus Next Gen), Gregorio Tanco (Legnago Salus), Edoardo Blondet (Sorrento), Rodrigo De Ciancio (Picerno), Melvyn Remy (Campobasso), Agostino Camigliano (Foggia), Cristian Padula e Luciano Peluso (Giugliano), Matteo Montebugnoli (Sestri Levante) e Alessandro Malomo (Trapani).

Di seguito infine le multe comminate alle varie società:

AMMENDA € 1.200,00
CAVESE A) per avere i suoi sostenitori (circa il 90%) presenti nel Settore Curva Sud, intonato, al 30° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuto per nove volte; B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, dal 34° minuto del secondo tempo, per due minuti, uno striscione di circa 10 metri per 2 metri, non autorizzato; C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 79° e al 91° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze per la condotta sub C) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00
ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’11° e al 15° minuto del primo tempo, tre petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi 154/603 attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00
ACR MESSINA per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, durante il minuto di raccoglimento per il Santo Padre, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa l’occasione nella quale è stato intonato il coro) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CARPI per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, esposto, dall’inizio della gara fino al 3° minuto del primo tempo, uno striscione di circa 10 metri per lunghezza e 2,50 metri di larghezza non autorizzato, contenente una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni Istituzione Calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

SPAL per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva Ovest, intonato, durante il minuto di raccoglimento per il Santo Padre, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa l’occasione nella quale è stato intonato il coro) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).