TASTIERA VELENOSA - IL TARIFFARIO DEGLI ORRORI! LA PROSSIMA VOLTA LANCIATE UNA SCARPA!

03.12.2013 18:45 di  Massimo Pavan  Twitter:    vedi letture
TASTIERA VELENOSA -  IL TARIFFARIO DEGLI ORRORI! LA PROSSIMA VOLTA LANCIATE UNA SCARPA!

La decisione del giudice sportivo che oggi ha sanzionato con 5,000 i cori: "Oh....mmmm" sentiti domenica allo Juventus Stadium fa un pò scalpore. I motivi? Questi cori si sentono da tre anni e non sono mai stati sanzionati. I cori di quel tipo non si riferiscono al portiere ma sono un modo di distrarlo per spingerlo all'errore, un pò come i fischi quando un avversario tira un penalty. Possa piacere o meno, il significato è quello.

Detto questo, vi presentiamo di seguito il tariffario degli orrori, tutte le categorie non concesse sanzionate in questa stagione. E' curioso scoprire che ogni fumogeno costa circa 1,000 euro, ritardare una gara costa 3,000, lanciare una scarpa sul terreno di gioco è ancora più economico che cantare oh.... Scopri poi che alla Juventus i fumogeni costano il doppio, ma fa nulla...Un coro contro l'arbitro è più economico che fare il coro "oh....". Sempre a 5,000 euro si può fare uno striscione contro un dirigente o lanciare bengala e petardi. Se lasciate entrare persone non autorizzate sul terreno di gioco il costo è sempre 5,000, tariffa fissa. Sale la tariffa se si combinano le azioni vietate: bengala e coro, 10,000. Il fascio laser piace molto e costa 10,000, se combinato con un coro razziale può costare 15,000 euro. Se lanciate i bengala e non fate male a nessuno, pagherete 15,000 euro. Attenzione che l'opzione sconto non vale su coro insultante e laser che costa 20,000. Arrivando al massimo della spesa ci sono: 40,000 euro per lancio di oggetti e fascio laser. Il top restano i cori discriminatori che costano 50,000 euro e la distruzione di bagni, saccheggio bar e lancio oggetti che viene valutata sempre 50,000 euro.

Ora avete il tariffario completo, potete comportarvi come meglio credete, ma non dite che non vi avevamo avvisato. Ah, se pensavate di fare il coro oh...m.. pensateci bene, forse vi conviene lanciare la scarpa, meglio se infradito.

IL TARIFFARIO DEGLI ORRORI:

Il Giudice sportivo ha un suo tariffario, velo riportiamo perché è curioso.

Costo Zero: introdurre nell’impianto  sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni  e bengala); per Società Bologna, Catania, Fiorentina, Genoa, Lazio, Napoli, Parma e Roma 

Accensione 1 fumogeno: Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, all'11° del primo tempo, nel proprio settore, acceso un fumogeno;

Accensione fumogeni: Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso del primo  tempo, acceso due fumogeni nel proprio settore

Ritardare la gara: Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. CAGLIARI e alla Soc. HELLAS VERONA a titolo di responsabilità oggettiva, per aver  ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara

Tre fumogeni: Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso  della gara, acceso tre fumogeni nel proprio settore

Due fumogeni Juventini: Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della  gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco;

Cori contro l’arbitro: Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 9° del secondo tempo,  indirizzato all'Arbitro dei cori insultanti.

Lanciare una scarpa: Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. SASSUOLO per avere un suo sostenitore, al 33° del secondo  tempo, lanciato una scarpa sul terreno di giuoco, determinando una breve interruzione della gara;  sanzione attenuata ex. art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza

Cori dei bambini al rinvio: Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi (giovanissimi...) sostenitori  rivolto ripetutamente ad un calciatore della squadra avversaria un coro ingiurioso. 82/251 

Striscione contro un dirigente:  Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della  gara, esposto per alcuni minuti uno striscione dal tenore insultante nei confronti di un dirigente  della squadra avversaria.

Lancio bengala e petardi: Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo,  lanciato due bengala e due petardi

Invasori: Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CATANIA a titolo di responsabilità oggettiva, per averconsentito l'ingresso e la permanenza, nella zona spogliatoi e nel tunnel che adduce al recinto di giuoco, di persone non autorizzate.

Bengala più coro:  Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo  tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bengala; per avere inoltre, al 5° del primo tempo, rivolto 
ai sostenitori della squadra avversaria un coro insultante;

Fascio laser: Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. PARMA per avere un suo sostenitore, al 35° del primo 
tempo, indirizzato un fascio di luce laser su un calciatore della squadra avversaria; JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,  indirizzato ripetutamente un fascio di luce-laser su dei calciatori della squadra avversaria. alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce laser verso l'Arbitro;

Coro razziale Inter con fascio di luce laser: Obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “secondo anello verde” privo  di spettatori ed ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere alcuni suoi  sostenitori, collocati nel settore dello stadio “secondo anello della curva nord” , rivolto a due  calciatori della squadra avversaria , al 15° del primo tempo, al 10° ed al 15° del secondo tempo, grida e cori espressivi di discriminazione razziale per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente un fascio di  luce-laser verso l’Arbitro ed in calciatori della squadra avversaria, nonostante l’invito ripetutamente radio-diffuso a desistere da tale riprovevole comportamento
 
Tre bengala:
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 6° ed al 45° del  secondo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria tre bengala,  senza conseguenze lesive 

Cori insultanti arbitro e laser: Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,  rivolto continuativamente all'Arbitro cori e grida insultanti; per avere inoltre, alla fine del primo  tempo, indirizzato verso un Assistente un fascio di luce-laser

Fasci laser, lancio oggetti: Ammenda di € 40.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso  della gara, lanciato sei fumogeni nel recinto di giuoco; per avere inoltre, verso il termine della gara, indirizzato alcuni fasci di luce laser verso l'Arbitro e i calciatori della squadra avversaria; per avere infine, alla conclusione della gara, mentre il pubblico defluiva dallo stadio, lanciatooggetti di varia natura e alcuni seggiolini in plastica divelti verso i sostenitori della squadraavversaria, senza conseguenze lesive; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 inrelazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Cori discriminatori ripetuti Juventus:  di sanzionare la soc. Juventus con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare  una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori;

Cinque petardi, lancio di oggetti, distruzione bagni e ferimento tifosi: Ammenda di € 50.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,  lanciato nei settori occupati dai sostenitori della squadra avversaria cinque petardi ad alto  potenziale ed oggetti contundenti di varia natura, creando panico e costringendo quattro persone a  ricorrere alle cure dei sanitari.

Cori discriminatori: letta la relazione dei Collaboratori della Procura federale relativa alla gara Soc. Roma – Soc.  Napoli ove, tra l’altro, si riferisce che “ i sostenitori della Società Roma scandivano il coro - lavali, lavali col fuoco o Vesuvio lavali col fuoco - nelle seguenti occasioni ed in maniera sempre udibile dal centro del campo: alle ore 19,20; 19,28; 19,50; 19,55; 20,26; 20,36; 20,45 e 20,47 dal settore Curva Nord; alle ore 19,28; 20,13; 20,45 e al 30° del secondo tempo dal settore Curva Sud: sempre i sostenitori della Roma, dai settori Curva Sud e Curva Nord alle ore 20,38 scandivano in maniera udibile dal centro del campo il coro - Napoli m…., Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera”. In ripetute occasioni la tifoseria napoletana rispondeva con cori “Romani b....... -”; delibera di sanzionare la Soc. ROMA con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori; pena sospesa

Cori discriminatori tifosi Milan: letta la relazione dei Collaboratori della Procura federale relativa alla gara Soc. Milan – Soc.  Udinese ove, tra l’altro, si attesta che “Milan: la Curva Sud secondo anello era occupata da circa  7/8 mila tifosi (fonte Polizia di Stato) dove la maggior parte di loro al 16° del primo tempo  intonava il seguente coro: - noi non siamo napoletani, senti che puzza scappano anche i cani  stanno arrivando i napoletani Napoli m….. Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera - il coro proseguiva per altri 15/20 secondi ma non si è ben percepito quanto recitava all’11° del secondo tempo sempre dalla medesima provenienza è stato intonato un secondo coro meno 63/173 chiaramente percepito del primo dove veniva ripetuto: - noi non siamo napoletani, senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani - poi il coro continuava per altri 20 secondi circa, ma la percezione di quanto detto era poco chiara. Quanto sopra espresso è stato percepito da entrambi gli addetti della Procura federale posti all’interno del recinto di giuoco, nel campo per destinazione all’altezza della linea mediana di centrocampo. Delibera di sanzionare la Soc. MILAN con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una   gara con i settori denominati “Secondo Anello della Curva Sud” privi di spettatori; (pena sospesa)

Saccheggio bar, lesione steward e fumogeni: Ammenda di € 50.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori colpito con il lancio  di una bottiglietta uno steward cagionandogli in tal modo lesioni personali con conseguente  ricovero ospedaliero; per avere devastato e saccheggiato il bar allestito nel loro settore; per avere,  inoltre lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria (prima dell’inizio ed  al 15° del primo tempo) due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all'art. 13  comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a  fini preventivi e di vigilanza.

Lancio oggetti: Ammenda di € 50.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori ( prima dell’inizio della  gara, al 48° del primo tempo ed al 27 del secondo tempo) effettuato un fitto lancio di oggetti  contundenti di varia natura ( bottigliette, aste di bandiera, begala e fumogeni accesi ) nel settore  occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cagionando in tal modo numerosi feriti e contusi tra costoro e gli stewards intervenuti per sedare i tumulti, con conseguente ricovero 63/175 ospedaliero per uno di quest’ultimi; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine  fini preventivi e di vigilanza. alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori ( prima dell’inizio della gara, al 48° del primo tempo ed al 27 del secondo tempo) effettuato un fitto lancio di oggetti contundenti di varia natura ( bottigliette, aste di bandiera, begala e fumogeni accesi ) nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cagionando in tal modo numerosi feriti e contusi tra costoro e gli stewards intervenuti per sedare i tumulti, con conseguente ricovero ospedaliero per uno di quest’ultimi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.