Giudice Sportivo Serie C, un turno di stop per il tecnico bianconero Montero

05.11.2024 22:10 di  Alessandra Stefanelli   vedi letture
Giudice Sportivo Serie C, un turno di stop per il tecnico bianconero Montero
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Chiusa nella giornata di ieri la 13ª giornata del campionato di Serie C, ecco le decisioni del giudice sportivo (CLICCA QUI per leggere il comunicato integrale).
Di seguito la nota ufficiale:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 4 e 5 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2, 3 e 4 NOVEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'
AMMENDA

€ 2.500,00 CATANIA
A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud (circa il 90%) intonato:
1. al 1° minuto del primo tempo, al 16° minuto del secondo tempo e al 49° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuti, in ognuna delle predette circostanze, consecutivamente per circa un minuto, coro che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 10° minuto e al 12° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari ripetuti, in ognuna delle predette circostanze, consecutivamente per circa un minuto, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord (circa il 90%), intonato, al 35° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa un minuto;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 31° minuto del primo tempo, quattro bicchieri di plastica semipieni, nel recinto di gioco, senza conseguenze.
€ 2.000,00 VIS PESARO per avere i suoi raccattapalle, durante tutto il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, in quanto ritardavano volontariamente e sistematicamente la restituzione dei palloni nonostante i numerosi inviti a cessare il predetto comportamento e, in due occasioni, a gioco in svolgimento, calciavano il pallone in campo nel tentativo di interferire con l’azione di gioco.
€ 1.000,00 PRO VERCELLI per avere:
1.al 41° e al 42° minuto del primo tempo, un suo sostenitore, posizionato nel Settore Curva Ospiti, urlato all’indirizzo dell’Arbitro parole offensive e oscene;
2.al 10° minuto del secondo tempo, un suo sostenitore, posizionato nel Settore Curva Ospiti, urlato all’indirizzo dell’Arbitro parole offensive e oscene.
€ 1.000,00 SESTRI LEVANTE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel pre-gara, durante la fase di riscaldamento, un petardo di grande intensità verso l’ingresso della Gradinata occupata dai tifosi avversari, senza conseguenze.
€ 500,00 L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 18° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
€ 500,00 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’essersi arrampicati sulla rete di metallo di contenimento del Settore loro riservato danneggiandola;
2. nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
€ 300,00 ASCOLI per avere un suo tesserato, al 40° minuto del secondo tempo, in occasione della realizzazione del goal da parte della squadra avversaria, colpito il pannello laterale destro della panchina danneggiandolo.
€ 200,00 PADOVA per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) presenti nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 27° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per quattro volte.
€ 200,00  PONTEDERA per avere, i suoi sostenitori (circa il 10%), posizionati nel Settore Gradinata Nord, intonato, al 3° e all’11° minuto del primo tempo, un € € 100,00 TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Ospiti, intonato, all’11° e al 19° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, in entrambe le circostanze ripetuto per due volte.


ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (II INFR)

FOSCHI LUCIANO (RENATE) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava veementemente proferendo una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato e per aver tirato un pugno contro la propria panchina in segno di protesta. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione entrava sul terreno di gioco così ritardando l’uscita dal campo e la ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BALDINI MATTIA (PESCARA) per avere, al termine della gara, mentre le due squadre stavano rientrando negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto proferiva parole ingiuriose e minacciose nei confronti del Sig. FUSCO MORENO e per avere avuto un contatto fisico con quest’ultimo.
ADAMO GIOACCHINO (RENATE) per avere, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale stava rientrando negli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa ed offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto proferiva frasi irrispettose nei loro confronti e una frase offensiva nei confronti dell’Assistente Arbitrale n.1. per contestarne l’operato.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MONTERO IGLESIAS RONALD PAOLO (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto usciva dalla propria area tecnica ed entrava in quella avversaria durante una mass confrontation.
GORGONE GIORGIO (LUCCHESE) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto dopo essere già stato richiamato dall’Arbitro reiterava il proprio comportamento protestando platealmente e proferendo frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava il predetto comportamento nei confronti del IV Ufficiale.


CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
A) una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione;
B) una gara effettiva di squalifica in quanto, alla notifica del provvedimento di espulsione,
proferiva nei confronti dell’Arbitro frasi irriguardose per contestarne l’operato.
PALMISANI LORENZO (LUCCHESE) per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone tra le mani a gioco in svolgimento, lo colpiva con un calcio all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALVO GIUSEPPE (ACR MESSINA) per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
OBRIC RELJA (ATALANTA U23) per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
BASSO RICCI ALBERTO (LEGNAGO SALUS) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina protestando platealmente e proferendo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato.
SIAS FRANCESCO (SESTRI LEVANTE) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato uscendo dall’area tecnica.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
SQUIZZATO NICCOLO (PESCARA)
BRUSCAGIN MATTEO (SPAL)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ANTONIAZZI MANUEL (ARZIGNANO V.)
FELICIOLI GIANFILIPPO (FOGGIA)
SALINES EMMANUELE (FOGGIA)
MASELLI SERGIO (GIUGLIANO)
COSTA FILIPPO (L.R. VICENZA)
TAUGOURDEAU ANTHONY (LUMEZZANE)
BERTONCINI DAVIDE (NOVARA)
CERRETTI CRISTIAN (PONTEDERA)
RILLO FRANCESCO (POTENZA)
DEL CARRO ANDREA (RENATE)
VERDE FRANCESCO (TARANTO)
CIANCI PIETRO (TERNANA)
CRIMI MARCO (TRAPANI)
SILVESTRI LUIGI (TRAPANI)
CAPPELLETTI DANIEL (TRENTO)
FROSININI RUGGERO (TRENTO)
EMBALO SAMBU BRAIMA (TRIESTINA).