Giudice Sportivo, Cambiaso entra in diffida. Ammende per Juventus e Napoli: il motivo

28.01.2025 16:28 di  Benedetta Demichelis   vedi letture
Giudice Sportivo, Cambiaso entra in diffida. Ammende per Juventus e Napoli: il motivo
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Il giudice sportivo, nel suo comunicato dopo la 22ª giornata di Serie A, ha inflitto una multa di 5 mila euro alla Juventus e inoltre ha comunicato che Andrea Cambiaso è entrato in diffida: "Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata ritorno i sostenitori delle Società Como, Genoa, Internazionale, Juventus, Lazio, Lecce, Napoli, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato più volte un fascio di luce-laser sia in direzione dei calciatori della squadra avversaria sia in direzione del Quarto Ufficiale; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato tre pe- tardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti e l'inizio del del secondo tempo di circa tre minuti.


Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un pe-
tardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.