COMUNICATO UFFICIALE - Deferiti alla Commissione Disciplinare 13 società e 44 tesserati

Responsabilità diretta per Lecce e Grosseto
26.07.2012 10:40 di  Redazione TuttoJuve   vedi letture
COMUNICATO UFFICIALE - Deferiti alla Commissione Disciplinare 13 società e 44 tesserati
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore
Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura
della Repubblica di Bari ed espletata la conseguente attività istruttoria
in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare
Nazionale:
UDINESE – BARI del 09/05/2010 – s.s. 2009/2010
1 - MASIELLO Andrea, MASIELLO Salvatore, BELMONTE Nicola,
PARISI Alessandro, BONUCCI Leonardo, all’epoca dei fatti tutti
calciatori della società BARI, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2
e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara
UDINESE-BARI del 9 maggio 2010, in concorso tra loro e con altri
soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in
essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara
suddetta, in funzione della realizzazione di un over con pareggio tra
le due squadre;
con l’aggravante, per tutti, di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S.,
della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della
gara in questione, nonchè, per MASIELLO Andrea, PARISI Alessandro
e BELMONTE Nicola, della pluralità di illeciti;
2 - MASIELLO Andrea, all’epoca dei fatti, calciatore del BARI Calcio,
della violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà,
correttezza e probità) e dell’art. 6, comma 1 (divieto di effettuare
scommesse) del C.G.S., per avere fornito a soggetti estranei
all’ordinamento federale informazioni sulla gara Udinese-Bari del 9
maggio 2010, oggetto di tentativo di alterazione del risultato, allo
scopo di far effettuare una scommessa sull’esito di tale gara, come
alterato; e per avere lo stesso Masiello effettuato, sia pur per interposte
persone, una scommessa riguardo all’esito della gara in questione,
sempre sulla base della alterazione della stessa;
3 - PEPE Simone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società
UDINESE, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per avere violato
il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo
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di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara
Udinese-Bari del 9 maggio 2010;
4 - la Società BARI CALCIO S.P.A.,a titolo di responsabilità oggettiva, ai
sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S, per gli
addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati;
con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della
pluralità degli illeciti posti in essere;
5 - la Società BARI CALCIO S.P.A.,a titolo di responsabilità oggettiva, ai
sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S, per gli addebiti mossi al proprio
tesserato Andrea Masiello;
6 - la Società UDINESE CALCIO S.P.A.,a titolo di responsabilità
oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S, per l’addebito mosso
al proprio calciatore all’epoca dei fatti, Simone PEPE, come sopra
indicato.
CESENA – BARI del 17/04/2011 – s.s. 2010/2011
7 - MASIELLO Andrea, BELMONTE Nicola e BELLAVISTA Antonio, i
primi due all’epoca dei fatti, tesserati per l’A.S. BARI e il terzo iscritto
all’albo del Settore Tecnico quale Allenatore di Base, per violazione
dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere
posto in essere, in occasione della gara CESENA – BARI del
17.04.2011, in concorso con fra loro e con altri tesserati allo stato
non identificati, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento
e il risultato della gara in oggetto al fine di determinare la sconfitta del
Bari e di ottenere un illecito arricchimento scommettendo somme di
denaro sull’esito della gara, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma
6, C.G.S. del risultato conseguito e della pluralità di illeciti;
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8 - MASIELLO Andrea, all’epoca dei fatti tesserato per l’A.S. BARI, della
violazione dell’art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà,
correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse)
del Codice di Giustizia Sportiva, per avere effettuato, anche per
interposta persona (Bellavista Antonio), scommesse sulla gara
CESENA – BARI del 17.04.2011;
9 - BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti tesserato presso il Settore
Tecnico quale Allenatore di Base, della violazione dell’art.1, comma
1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6
(divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva,
per avere effettuato scommesse sulla gara CESENA – BARI del
17.04.2011, e per aver accettato e essersi adoperato per effettuare
scommesse quale interposta persona di MASIELLO Andrea;
10 - ANGELOZZI Guido, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo del BARI,
MUTTI Bortolo, all’epoca dei fatti allenatore del Bari, ai sensi dell’art.
7, comma 7, del C.G.S., per avere violato il dovere di informare
senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare
il tentativo di combinare il risultato della gara CESENA – BARI
del 17.04.2011;
11 - ESPOSITO Marco, all’epoca dei fatti tesserato della Società
CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L., per la violazione dei
doveri di lealtà probità e correttezza di cui all’art. 1 CGS, con riferimento
all’art. 6 CGS, per avere messo in contatto due soggetti
sottoposti al rispetto delle regole dell’ordinamento federale, ovvero il
BELLAVISTA ed il BELMONTE per consentire al primo l’acquisizione
di notizie di natura “riservata” da utilizzare al fine di scommesse
orientate sulla base di tali informazioni;
12 - la Società A.S. BARI S.P.A.:
- a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 4, e
dell’art. 4, comma e 2,C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai
propri tesserati Andrea MASIELLO e BELMONTE;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. del risultato
conseguito e della pluralità di illeciti.
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- a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma e 2,
C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Andrea
MASIELLO;
- a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma e 2,
C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati ANGELOZZI
e MUTTI;
13 - la Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L., a titolo di
responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma e 2, C.G.S in
ordine agli addebiti contestati al suo tesserato Marco ESPOSITO.
BARI – SAMPDORIA del 23/04/2011 s.s. 2010/2011
14 - GUBERTI Stefano, tesserato all'epoca dei fatti per la società U.C.
Sampdoria S.p.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del
Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara BARI -
SAMPDORIA del 23.4.2011, in concorso con altri soggetti tesserati e
non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti
diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta,
prendendo contatti con il calciatore del Bari MASIELLO Andrea, che
a sua volta interessava della proposta illecita il compagno di squadra
Marco ROSSI dal quale otteneva la relativa disponibilità alla partecipazione
all’alterazione;
15 - MASIELLO Andrea, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la
società A.S. BARI S.p.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5,
del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara BARI -
SAMPDORIA del 23.4.2011, in concorso con altri soggetti tesserati e
non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti
diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta
ricevendo una proposta di alterazione del risultato della gara da parte
di GUBERTI Stefano, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la
A.C. Sampdoria S.p.A., poi riportata al calciatore suo compagno di
squadra Marco ROSSI, dal quale otteneva la disponibilità alla
combine;
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con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli
illeciti posti in essere.
16 - ROSSI Marco, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società
A.S. BARI S.p.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del
Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara BARI -
SAMPDORIA del 23.4.2011, in concorso con altri soggetti tesserati
non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti
diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta
ricevendo una proposta di alterazione del risultato della gara da parte
di MASIELLO Andrea, calciatore suo compagno di squadra, al quale
forniva la propria disponibilità alla combine;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli
illeciti posti in essere.
17 - MASIELLO Andrea, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la
società A.S. BARI S.p.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5,
del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara BARI -
SAMPDORIA del 23.4.2011, in concorso con altri soggetti non
tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad
alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, anche al
fine di favorire l’esito delle scommesse, ricevendo una proposta di
alterazione del risultato della gara da parte di esponenti del gruppo
degli "zingari, con l'intervento di Angelo IACOVELLI, poi riportata ai
calciatori suoi compagni di squadra Simone BENTIVOGLIO e
Alessandro PARISI dai quali, almeno da quanto risulta allo stato
degli atti, riceveva un rifiuto;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di
illeciti;
18 - BENTIVOGLIO Simone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per
la società A.S. Bari S.p.A., per violazione dell’art. 7, comma 7, del
Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare
senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti
riguardanti la gara BARI - SAMPDORIA del 23.4.2012 e, segnata6
mente, la proposta di alterazione del risultato della gara propostagli
dal calciatore suo compagno di squadra MASIELLO Andrea;
19 - PARISI Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
società A.S. Bari S.p.A., per violazione dell’art. 7, comma 7, del
Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare
senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti
riguardanti la gara BARI - SAMPDORIA del 23.4.2012 e, segnatamente,
le notizie ricevute dal calciatore suo compagno di squadra
MASIELLO Andrea sul tentativo di combine proposto dal gruppo
degli "zingari" con l'intervento di IACOVELLI Angelo;
20 - CAROBBIO Filippo, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la
società A.C. SIENA S.p.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5,
del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara BARI -
SAMPDORIA del 23.4.2011, in concorso con altri soggetti non
tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad
alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta e dei
successivi incontri che avrebbe dovuto disputare la squadra del
BARI, anche al fine di favorire l’esito delle scommesse, mettendo in
contatto Angelo IACOVELLI, latore della disponibilità di calciatori del
BARI non meglio specificati a combinare risultati di incontri della loro
squadra, con il gruppo degli "Zingari", dedito all'effettuazione di
scommesse su gare combinate;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli
illeciti posti in essere.
21 - STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti collaboratore tecnico prima
squadra per la società A.C. Siena S.p.A., per violazione dell’art. 7,
comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere
di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di
denunciare i fatti riguardanti la gara BARI - SAMPDORIA del
23.4.2012 e successivi incontri che avrebbe dovuto disputare la
squadra del BARI e, segnatamente, l'attività posta in essere da
CAROBBIO Filippo per mettere in contatto il gruppo degli "Zingari"
dedito all'effettuazione di scommesse su gare combinate, con Angelo
7
IACOVELLI latore della disponibilità di calciatori del BARI non meglio
specificati a combinare risultati di incontri della loro squadra;
22 - la Società U.C. SAMPDORIA S.P.A., a titolo di responsabilità
oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2,
C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Stefano
GUBERTI in relazione alla gara BARI - SAMPDORIA del 23.4.2012,
nonché a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma
5, C.G.S., per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio dai
tesserati del Bari;
23 - la Società A.S. BARI S.P.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma2, C.G.S. in ordine
agli addebiti contestati ai propri tesserati Andrea MASIELLO in
relazione alla gara BARI - SAMPDORIA del 23.4.2012 con riguardo
al tentativo di combine proposto al primo dal gruppo degli "zingari";
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli
illeciti posti in essere.
24 - la Società A.S. BARI S.P.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine
agli addebiti contestati ai propri tesserati Andrea MASIELLO e Marco
ROSSI in relazione alla gara BARI - SAMPDORIA del 23.4.2012 con
riguardo al tentativo di combine proposto dal calciatore Stefano
GUBERTI della SAMPDORIA;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli
illeciti posti in essere.
25 - la Società A.S. BARI S.P.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi dell’art. 4, comma e 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati
ai propri tesserati Simone BENTIVOGLIO ed Alessandro PARISI in
relazione alla gara BARI - SAMPDORIA del 23.4.2012 con riguardo
all'omessa denuncia loro contestata;
26 - la Società A.C. SIENA S.P.A.:
- a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e
dell’art. 4, comma e 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al
8
proprio tesserato Filippo CAROBBIO in relazione alla gara BARI -
SAMPDORIA del 23.4.2012 ed ai successivi incontri che avrebbe
dovuto disputare la squadra del BARI;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli
illeciti posti in essere.
- a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma e 2,
C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Cristian
STELLINI;
PALERMO – BARI del 07/05/2011 – s.s. 2010/2011
27 - MASIELLO Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della
società A.S. BARI S.P.A., BENTIVOGLIO Simone, all’epoca dei fatti
calciatore tesserato in prestito della società A.S. BARI S.P.A.,
PARISI Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della
società A.S. BARI S.P.A., ROSSI Marco, all’epoca dei fatti calciatore
tesserato in prestito della società A.S. BARI S.P.A., PADELLI
Daniele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.S.
BARI S.P.A., CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore
tesserato della società A.C. SIENA S.P.A., e STELLINI Cristian,
all’epoca dei fatti collaboratore tecnico della prima squadra tesserato
della società A.C. SIENA S.P.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2
e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara
PALERMO – BARI del 7/05/2011, in concorso fra loro e con altri
soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed
accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, CAROBBIO e
STELLINI procurando a soggetti non tesserati, interessati ad effettuare
scommesse dall’esito sicuro sulla gara PALERMO – BARI del
7/05/2011, un contatto con i calciatori del Bari finalizzato a proporre
loro l’alterazione della gara, con impegno a perderla determinando
un OVER con almeno due goal di scarto a fronte del pagamento di
ingenti somme di denaro; MASIELLO, BENTIVOGLIO, PARISI,
9
ROSSI, partecipando, su impulso di soggetto non tesserato,
all’incontro finalizzato al raggiungimento dell’accordo per l’alterazione
della gara in questione, ed accettando le dette ingenti somme di
denaro per poi restituirle a causa della mancata realizzazione del
risultato; PADELLI aderendo alla proposta illecita;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli
illeciti posti in essere (ad esclusione della posizione di PADELLI,
STELLINI e BENTIVOGLIO).
28 - GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della
società PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A., della violazione dell’art. 1,
comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e
dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia
Sportiva, per avere effettuato, per interposta persona, scommesse
sulla gara PALERMO – BARI del 7/05/2011; nonché della violazione
dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato
il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo
di denunciare i fatti riguardanti la gara PALERMO – BARI del
7/05/2011;
29 - la Società A.S. BARI S.P.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine
agli addebiti contestati al propri tesserati MASIELLO, BENTIVOGLIO,
PARISI, ROSSI e PADELLI;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli
illeciti posti in essere.
30 - la Società A.C. SIENA S.P.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine
agli addebiti contestati ai propri tesserati CAROBBIO e STELLINI;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli
illeciti posti in essere.
BARI – LECCE del 15/05/2011 – s.s. 2010-2011
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31 - MASIELLO Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della
società A.S. BARI S.P.A., SEMERARO Pierandrea, all’epoca dei
fatti Presidente e legale rappresentante della società U.S. LECCE
S.P.A., e VIVES Giuseppe, all’epoca dei fatti calciatore tesserato
della società U.S. LECCE S.P.A., per violazione dell’art. 7, commi 1,
2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara
BARI – LECCE del 15/05/2011, in concorso fra loro e con altri
soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed
accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, MASIELLO
chiedendo a soggetto non tesserato di verificare la disponibilità della
società Lecce a corrispondere una somma a dei calciatori del Bari
per perdere la gara; offrendo denaro, unitamente a soggetti non
tesserati, a BENTIVOGLIO, PARISI e ROSSI al fine di ottenere la
loro adesione alla proposta illecita; prestando attivamente il proprio
contributo durante la gara per l’alterazione della stessa, in particolare
segnando volontariamente un autogoal; e, infine, percependo denaro
a tal fine; SEMERARO corrispondendo un ingente somma di denaro,
per il tramite di soggetti non tesserati, a MASIELLO e ad altri soggetti
non tesserati, per l’alterazione della gara in questione al fine di
ottenere un vantaggio in classifica; VIVES svolgendo un ruolo di
intermediazione per l’ottenimento dell’assenso definitivo da parte di
MASIELLO prima dell’inizio della gara;
con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento
del vantaggio in classifica, nonché, per il solo MASIELLO,
della pluralità degli illeciti posti in essere.
32 - BENTIVOGLIO Simone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in
prestito della società A.S. BARI S.P.A., PARISI Alessandro,
all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.S. BARI S.P.A.
ROSSI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in prestito della
società A.S. BARI S.P.A, per violazione dell’art. 7, comma 7, del
Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare
11
senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti
riguardanti la gara BARI – LECCE del 15/05/2011;
33 - la Società U.S. LECCE S.P.A.:
- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, e
dell’art. 4, comma 1, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al
proprio Presidente e legale rappresentate SEMERARO Pierandrea;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento
del vantaggio in classifica.
- a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e
dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al
proprio tesserato VIVES;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento
del vantaggio in classifica.
- a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5,
C.G.S., per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da
MASIELLO in concorso con altri soggetti non tesserati in occasione
della gara BARI – LECCE del 15/05/2011.
34 - la Società A.S. BARI S.P.A.:
- di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e
dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al
proprio tesserato MASIELLO;
con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento
del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli
illeciti posti in essere.
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- di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in
ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati BENTIVOGLIO,
PARISI e ROSSI.
BOLOGNA - BARI del 22/05/2010 – s.s. 2010/2011
35 - MASIELLO Andrea, PORTANOVA Daniele, all’epoca dei fatti,
rispettivamente, calciatori delle società BARI e BOLOGNA, per la
violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva,
per avere, prima della gara BOLOGNA-BARI del 22 maggio 2011, in
concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato
non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento
ed il risultato della gara suddetta, al fine di garantire la possibilità di
effettuazione di scommesse di gioco dall’esito scontato sul risultato
della gara così alterato. Con l’aggravante, per il Masiello, di cui al
comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della pluralità di illeciti commessi con
riferimento ad altre gare costituenti oggetto del presente provvedimento;
36 - ROSSI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società
BARI, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per avere violato il
dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di
denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara
Bologna-Bari del 22 maggio 2011, dei quali era venuto a conoscenza
ad opera del compagno di squadra Andrea Masiello;
37 - DI VAIO Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società
BOLOGNA, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per avere
violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale,
omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento
alla gara Bologna-Bari del 22 maggio 2011, dei quali era
venuto a conoscenza ad opera del calciatore del Bologna Daniele
Portanova;
13
38 - SANFELICE Marcello, all’epoca dei fatti Team Manager tesserato
per la società BOLOGNA, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del C.G.S.,
per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura
federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con
riferimento alla gara Bologna-Bari del 22 maggio 2011, dei quali era
venuto a conoscenza ad opera del calciatore del Bologna Daniele
Portanova;
39 - la Società BARI CALCIO S.P.A.,a titolo di responsabilità oggettiva,
ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S, per
l’addebito mosso al proprio tesserato Andrea MASIELLO, come
sopra indicato. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S.
della pluralità degli illeciti posti in essere da quest’ultimo;
40 - la Società F.C. BOLOGNA 1909 S.P.A., a titolo di responsabilità
oggettiva , ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2,
C.G.S, per l’addebito mosso al proprio tesserato, Daniele PORTANOVA;
41 - la Società A.S. BARI S.P.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai
sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S, per l’addebito mosso al proprio
tesserato all’epoca dei fatti, Marco ROSSI;
42 - la Società F.C. BOLOGNA 1909 S.P.A., a titolo di responsabilità
oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S, per l’addebito mosso
ai propri tesserati all’epoca dei fatti, Marco DI VAIO e Marcello
SANFELICE;

 

 

COMUNICATO 2
La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore
Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura
della Repubblica di Cremona ed espletata la conseguente attività
istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare
Nazionale:
GARA ANCONA - GROSSETO del 30.04.2010 - s.s. 2009–2010
1 - CAMILLI Piero, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di
rappresentanza del Grosseto (socio di maggioranza e Presidente di
fatto del sodalizio), per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del
Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara
ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010, in concorso con altri
soggetti identificati già giudicati o già deferiti e con altri ancora allo
stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti e idonei
ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara in oggetto
al fine di favorire la posizione in classifica dell’U.S. GROSSETO F.C.
S.R.L., onde guadagnare l’accesso ai play-off.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.
2 - DA COSTA JUNIOR Angelo Esmael, all’epoca dei fatti tesserato
dell’ANCONA, per violazione dell’art. 7, commi 7, del Codice di
Giustizia Sportiva per avere violato il dovere di informare senza
indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il
tentativo di combinare il risultato della gara ANCONA - GROSSETO
del 30/04/2010;
3 - la società U.S. GROSSETO F.C. S.R.L., a titolo di responsabilità
diretta ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, C.G.S
in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Piero CAMILLI in
occasione della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della
pluralità degli illeciti posti in essere da altri suoi tesserati da cui è
conseguita la responsabilità oggettiva della società medesima.
2
4 - la società A.C. ANCONA S.P.A. responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per quanto contestato al proprio
tesserato DA COSTA JUNIOR in occasione della gara ANCONA -
GROSSETO del 30/04/2010.
GARA SIENA - PIACENZA del 19.2.2011 - s.s. 2010 - 2011
5 - GERVASONI Carlo, CASSANO Mario e CATINALI Edoardo, tutti e
tre calciatori tesserati all'epoca dei fatti per la società PIACENZA
F.C. S.p.A. per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di
Giustizia Sportiva, per avere, in occasione della gara SIENA -
PIACENZA del 19.2.2011, in concorso tra loro, con altri soggetti non
tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad
alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta realizzando
un risultato con un numero di reti segnati che determinasse per gli
scommettitori il cosiddetto "over", al fine di favorire l’esito delle
scommesse e ricevendo, nello specifico, una somma di denaro
ciascuno dal gruppo degli "zingari".
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara nonché e della pluralità degli illeciti posti in essere dai
predetti tesserati nei procedimenti n. 1615pf10-11 e n. 33pf11-12;
6 - CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
società A.C. Siena S.p.A., per violazione dell’art. 7, comma 7, del
Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare
senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti
riguardanti la gara Siena - Piacenza del 19.2.2011;
7 - la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine
agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO Filippo.
3
GARA NOVARA – SIENA dell'1.5.2011 - s.s. 2010 – 2011
8 - BERTANI Cristian, DRASCEK Davide e GHELLER Mavillo,
all’epoca dei fatti tutti calciatori della società NOVARA calcio S.p.A.,
per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia
Sportiva, per avere, prima della gara NOVARA-SIENA del 30 aprile
2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri
allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della
realizzazione di un pareggio tra le due squadre;
Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della
effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara
in questione e, per il Bertani, della pluralità di illeciti commessi
rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento
nell’ambito del procedimento nr. 33pf11-12.
9 - CAROBBIO Filippo, LARRONDO Marcelo e VITIELLO Roberto,
all’epoca dei fatti tutti calciatori della società A.C. SIENA S.p.A., per
la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia
Sportiva, per avere, prima della gara NOVARA-SIENA del 30 aprile
2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri
allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della
realizzazione di un pareggio tra le due squadre;
Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della
effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara
in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti
commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti
illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento
nr. 33pf11-12.
4
10 - la società NOVARA CALCIO S.p.A., a titolo di responsabilità
oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del
Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati
sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma
5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a
proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti
sopra indicati, tesserati per la società SIENA, in occasione della gara
NOVARA-SIENA del 1° maggio 2011.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere come
sopra contestate.
11 - la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai
sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi al proprio allenatore, ai
propri tesserati ed ai propri calciatori all’epoca dei fatti, sopra indicati
e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice
di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio
vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra
indicati, tesserati per la società NOVARA, in occasione della gara
NOVARA-SIENA del 1° maggio 2011.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere come
sopra contestate.
12 - L’allenatore CONTE Antonio, il Vice allenatore ALESSIO Angelo, il
collaboratore tecnico STELLINI Cristian, il preparatore dei portieri
SAVORANI Marco ed il preparatore atletico D’URBANO Giorgio,
all’epoca dei fatti tutti tesserati per l’A.C. SIENA S.p.A., per la
violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per
avere contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura
5
federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con
riferimento alla gara Novara-Siena del 1° maggio 2011, per come
rispettivamente riferiti, il primo, ed appresi, gli altri, nel corso della
riunione tecnica pre-partita svoltasi poche ore prima della gara in
questione.
13 - la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva,
dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti
mossi ai propri tesserati CONTE Antonio, ALESSIO Angelo, STELLINI
Cristian, SAVORANI Marco e D’URBANO Giorgio.
GARA SIENA - TORINO del 7.5.2011 - s.s. 2010 – 2011
14 - CAROBBIO Filippo, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la
società A.C. Siena S.p.A. per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5,
del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SIENA -
TORINO del 7.5.2011, in concorso con altri soggetti non tesserati e
altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara;
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere anche
rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento
nell’ambito del procedimento nr. 33pf11-12.
15 - PELLICORI Alessandro, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per
la società Torino F.C. S.p.A., e GERVASONI Carlo, calciatore
all'epoca dei fatti tesserato per la società Piacenza F.C. S.p.A., per
violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva
per avere, prima della gara SIENA - TORINO del 7.5.2011, in
concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato
non identificati, anche al fine di favorire l’esito delle scommesse,
posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato
6
della gara suddetta, il primo provvedendo a contattare il secondo per
verificare la possibilità di concordare con il gruppo di scommetitori
degli "zingari" un pareggio con più reti che consentisse di scommettere
sull'"over" e sul risultato finale, ed il secondo per aver contattato
effettivamente gli esponenti del gruppo di scommettitori appena
citato per proporre la combine, ricevendone però un rifiuto;
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dai predetti
tesserati nei procedimenti n. 1615pf10-11 e n. 33pf11-12;
16 - la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato
CAROBBIO Filippo, in occasione della gara SIENA - TORINO del
7.5.2011;
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.
17 - la società TORINO F.C. S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato
PELLICORI Alessandro e di responsabilità presunta, ai sensi dell’
art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo
commesso a proprio vantaggio dal calciatore della A.C. Siena S.p.A.
CAROBBIO Filippo in concorso con altri calciatori allo stato non
identificati, in occasione della gara SIENA - TORINO del 7.5.2011;
GARA SIENA - VARESE del 21.05.2011 - s.s. 2010 – 2011
7
18 - PESOLI Emanuele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della
società A.S. VARESE 1910, e GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti
calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A.,
per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia
Sportiva per avere, prima della gara SIENA – VARESE del
21/05/2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad
alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo
contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, il
PESOLI chiedendo a GERVASONI di verificare la disponibilità dei
calciatori del Siena a pareggiare la gara; il GERVASONI contattando
al fine suindicato CAROBBIO che opponeva un immediato rifiuto.
Con l’aggravante, per il solo GERVASONI, di cui all’art. 7, comma 6,
del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in
essere dal predetto tesserato nei procedimenti n. 1615pf10-11 e n.
33pf11-12.
19 - CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della
società A.C. SIENA S.P.A., per violazione dell’art. 7, comma 7, del
Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare
senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti
riguardanti la gara SIENA – VARESE del 21/05/2011.
20 - la società A.S. VARESE 1910, a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato
PESOLI e di responsabilità presunta, ai sensi dell’ art. 4, comma
5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a
proprio vantaggio da GERVASONI in occasione della gara SIENA –
VARESE del 21/05/2011.
8
21 - la società A.C. SIENA S.P.A., di responsabilità oggettiva ai sensi
dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli
addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO.
GARA ALBINOLEFFE - SIENA del 29.05.2011 - s.s. 2010 - 2011
22 - GARLINI Ruben, BOMBARDINI Davide, PASSONI Dario, SALA
Luigi e POLONI Mirko, all’epoca dei fatti calciatori della società U.C.
ALBINOLEFFE s.r.l., per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del
Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara ALBINOLEFFE-
SIENA del 29 maggio 2011, in concorso tra loro e con altri
soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed
altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati,
posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato
della gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011.
Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della
effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara
in questione; e, per Garlini, Passoni e Poloni, con l’aggravante della
pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno
costituito oggetto del procedimento n. 33pf11-12.
23 - CAROBBIO Filippo, COPPOLA Fernando, TERZI Claudio,
VITIELLO Roberto e STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti calciatori
della società SIENA, e lo STELLINI collaboratore tecnico della
medesima società, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del
Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara ALBINOLEFFE-
SIENA del 29 maggio 2011, in concorso tra loro e con altri
soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed
altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati,
posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato
della gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011.
Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della
effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara
9
in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti
commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti
illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento
nr. 33pf11-12.
24 - la società U.C. ALBINOLEFFE s.r.l., a titolo di responsabilità
oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del
Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati
sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma
5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a
proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti
sopra indicati, tesserati per la società SIENA, in occasione della gara
ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere;
25 - la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai
sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi al proprio collaboratore
tecnico ed ai propri calciatori all’epoca dei fatti, come sopra indicati e
di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di
Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio
da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati,
tesserati per la società ALBINOLEFFE, in occasione della gara
ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere;
26 - CAROBBIO Filippo, GERVASONI Carlo e CASSANO Mario,
all’epoca dei fatti rispettivamente calciatori dell’A.C. Siena S.p.A., il
10
primo, e del Piacenza F.C. S.p.A. gli altri due, della violazione
dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e
probità) e dell’art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse) del
codice di giustizia sportiva, il primo, per avere prima acquisito e,
quindi, fornito al Gervasoni informazioni sulla gara Albinoleffe-Siena
del 29 maggio 2011, oggetto di tentativo di alterazione del risultato,
allo scopo di far effettuare una scommessa sull’esito di tale gara,
come alterato; il Gervasoni ed il Cassano, per avere effettuato, dopo
avere ricevuto le suddette informazioni dal Carobbio, una rilevante
scommessa su un under riguardo all’esito della gara in questione,
realizzando una consistente vincita in denaro.